Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è previsto dall'art. 7 del d.lgs 150/2009, che al comma 1 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione il Sistema di misurazione e valutazione della performance".
Suddetto sistema è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e prevede, altresì, le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance - cui compete la misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice; dai dirigenti di ciascuna amministrazione; dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione.
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