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Segnalazione di condotte illecite (Whistleblower)

La disciplina normativa

La legge 190/2012 per la prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, con l’inserimento dell’art. 54 bis nel d.lgs. N. 165/2001 ha introdotto la disciplina per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower). Inoltre l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Con la legge 179/2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"  si è inteso aggiornare e rafforzare la disciplina per la tutela, riformulando l’art. 54 bis del d.lgs n. 165/2001.

Il recente decreto legislativo 24/2023 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, ha ampliato la portata oggettiva (illeciti e violazioni che possono essere oggetto di segnalazioni) e soggettiva (coloro che sono legittimati a realizzare le segnalazioni, c.d. whistleblowers) dell’istituto. Allo stesso tempo sono state previste diverse tutele del segnalante tra le quali la tutela della riservatezza. La disciplina con il decreto 24/2023 ha comportato, altresì, l’abrogazione delle precedenti disposizioni normative in tema di whistleblowing.

 
 

Cosa significa whistleblower?

Il whistleblower (termine anglosassone che signifca “soffiare il fischietto”) è il dipendente che durante lo svolgimento delle proprie mansioni, sia venuto a conoscenza di presunti fatti illeciti e/o irregolarità avvenuti sul luogo di lavoro e decide di segnalarlo ad un’autorità che possa intervenire in tal senso.
Il whistleblower, segnalando eventuali problemi o pericoli all’ente di appartenenza svolge un ruolo di interesse pubblico. Le informazioni rilevanti sono solo quelle che riguardano comportamenti, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

 

Comunichiamo attraverso il "Key code"

 

Cosa POSSIAMO fare

 

Cosa NON POSSIAMO fare

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale in base alla normativa attualmente vigente:


 
Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Linee guida ANAC - Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.
Nota informativa per la segnalazione di illeciti 2024.
Regolamento per la gestione della segnalazione di illeciti.
Delibera aziendale 29.10.2020 n. 158 - Regolamento per la gestione della segnalazione di illeciti - approvazione e adozione.
Nota informativa - 01.03.2019.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 .
 

Per segnalare un illecito:

Collegati alla piattaforma dedicata (si consiglia di utilizzare google chrome o firefox).
 

Linea telefonica per messaggistica vocale attiva presso l'ufficio del RPCT
▪ Numero telefonico dedicato: (059 4222999)
▪ È presente un messaggio con le indicazioni specifiche opportune 

Incontro diretto con il RPCT
Incontro diretto col RPCT aziendale (o altro soggetto delegato)
▪ La richiesta di appuntamento può essere effettuata:
a. telefonicamente al numero 059/4224584 (Ufficio RPCT)
b. via mail all’indirizzo: cagarelli.monica@aou.mo.it


Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota informativa 



























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