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Bando di gara

“PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA CONTRAZIONE DI UN MUTUO DELLA DURATA DI 15 ANNI IN SURROGA DI MUTUO PASSIVO IN CORSO – CIG 68367486EC”


Documentazione

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Risposte a quesiti

1) RICHIESTA CHIARIMENTO
“Con riferimento al regime fiscale dell'imposta sostitutiva di cui all'ART. 9 - Oneri eventuali e Trattamento fiscale del Contratto, siamo a richiedere se codesto Ente ravvisasse i requisiti di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 19 secondo comma, lettera b, del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, e per tale motivo può produrre al nostro Istituto, qualora aggiudicatario all'esito della gara, ed esclusivamente sotto la propria responsabilità la seguente dichiarazione:
"Il sottoscritto..................in qualità di legale rappresentante dell'ente......................, dichiara, sotto la propria responsabilità, che il suddetto ente rientra nella categoria degli "enti  pubblici istituiti esclusivamente  per  l'adempimentodifunzioni  statali  o  per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio" e pertanto, a norma dell'articolo 19, secondo comma, lettera b, del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, richiede che il presente finanziamento di durata superiore a 18 mesi concesso da Unicredit S.p.A. non concorra a formare la base imponibile dell'imposta sostitutiva, ferma restando l'esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e dall'imposta ipotecaria per tutti gli atti inerenti al finanziamento, ivi comprese le connesse garanzie e formalità, come previsto dal primo comma del citato 19".
Inoltre che il citato art. 9 - Oneri eventuali e Trattamento Fiscale sia di conseguenza così modificato:
A norma dell'articolo 17, primo comma, del d.P.R. 29.9.1973, n. 601, come modificato dall'art. 12, comma 4, del d.l. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la Banca, d'intesa con il soggetto finanziato, opta per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Il contratto di finanziamento, e tutti gli altri atti, contratti, provvedimenti e formalità, inerenti alla presente operazione di credito e alla sua esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le connesse cessioni di credito, scontano pertanto il trattamento previsto dagli artt. 15 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (esenzione dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative).
Si precisa che, ai sensi dell'articolo 19, primo e secondo comma, del d.P.R. n. 601/1973, il predetto finanziamento è escluso dalla base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Ognionere, ancorché dipendente da tasse, imposte di qualsiasi natura, diretto o indiretto, relativo e comunque conseguente al presente finanziamento sarà ad esclusivo carico del soggetto finanziato.
RISPOSTA: si accoglie quanto richiesto.

2) RICHIESTA CHIARIMENTO
“Vi chiediamo inoltre un chiarimento sulla Data di Scadenza della Prima Rata di ammortamento, poichè il Contratto all' art. 3 parla di decorrenza a partire dal 31/12/2016, mentre il Piano di ammortamento e la Delegazione di pagamento prevedono scadenze a partire dal 31/12/2017.”

3) RICHIESTA CHIARIMENTO
“Vi chiediamo inoltre di indicarci con precisione la Determinazione di approvazione della Procedura Negoziata, poichè il Capitolato Disciplinare della Procedura Negoziata cita la Determinazione n.204 del 12/10/2016, mentre il Contratto cita la Determina n.138 del 6/7/2016”
In merito al rilievo sub 2) , si fa presente che lo schema di contratto, all’art. 3, precisa che il mutuo ha durata di 15 anni, con decorrenza dal 1° luglio 2017, da rimborsare con 30 rate semestrali prima rata al 31 dicembre 2017 e ultima rata al 30 giugno 2032. Le scadenze delle singole rate sono indicate nel piano di ammortamento. Non vi è traccia di una decorrenza dal 31/12/2016.
In merito al rilievo sub 3) , si fa presente che, correttamente, lo schema di contratto dà conto, in premessa, della seguente successione di atti e procedure: “5) con determina 138 del 6 luglio 2016 del Servizio Appalti eAcquisti, l’AOU ha indetto una procedura aperta di gara, Cig 6749238F60, per la contrazione di mutuo destinato a surrogare il mutuo passivo in corso ;” aggiungendo poi che “6) in mancanza di offerte pervenute, con determinazione n. 204 del 12 ottobre 2016 è stata indetta una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63 D.Lgs 50/2016, comma 2, lett. a), per la contrazione di un mutuo della durata di 15 anni (ultima rata: 30 giugno 2032) a tasso variabile, destinato a surrogare il mutuo passivo in corso, con rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre, per l’importo di euro 8.551.604,35, pari al capitale residuo al 30 giugno 2017, CIG 68367486EC”. Se ne deduce chiaramente che la procedura negoziata è stata indetta con tale secondo provvedimento (n. 204 del 12 ottobre 2016), che è, appunto, quello citato nell’art. 1 del Capitolato-Disciplinare.
4)RICHIESTA CHIARIMENTO “Muovendo dal presupposto che il finanziamento posto a "gara" abbia chiare connotazioni (come risultanti dal capitolato e dallo schema contrattuale) di riduzione del precedente indebitamento per spesa da investimento, l'Azienda voglia precisare - tenuto conto dei vigenti principi di carattere generale in materia di indebitamento degli enti pubblici - quali siano nel caso i riefrimenti normativi e provvedimentali che consentano di poter fare riferimento per detta operazione posta a "gara", alle precdenti autorizzazioni concesse per la contrazione del finanziamento da estinguere, tenuto conto che nella fattispecie non si è in presenza di "surroga tecnica" nella precedente operazione, mutando il titolo contrattuale da cui nasce l'"obbligazione".
RISPOSTA:
L’art. 2, comma 2 sexies, lettera g) punto 2 del d.lgs 502/1992 prevede che le regioni disciplinino, tra l’altro, la contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti;
L’art. 3, comma 16, della legge 350/2003, stabilisce che “le regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l'indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento.”
L’art. 1, comma 664, della legge 296/2006 , statuisce che “… le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore all'indebitamento.”
L’art. 6, comma 4, della legge regionale 29/2004 stabilisce che la Giunta regionale può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione e secondo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, autorizzare le proprie Aziende sanitarie alla contrazione di mutui ed al ricorso ad altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), punto 2) del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e fino ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture
Da tale quadro normativo si ricava che l’indebitamento a lungo termine delle aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna è soggetto ai seguenti vincoli normativamente prescritti:
1. Finanziamento di sole spese di investimento;
2. Durata decennale, con facoltà di superamento in caso di autorizzazione regionale;
3. Limite quantitativo complessivo delle rate, per capitale ed interessi, non superiore al 15% delle entrate proprie;
4. Autorizzazione della Giunta regionale.
Con la procedura negoziata in oggetto, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena:
- non intende prolungare la durata del vigente rapporto di debito nascente dal mutuo contratto in virtù dell’autorizzazione regionale rilasciata con delibera di giunta 1409/2011;
- non intende finanziare spese di investimento ulteriori, rispetto a quelle già autorizzate con la citata delibera di giunta 1409/2011;
- intende procedere: a) al “pagamento” dell’obbligazione derivante dal mutuo originario, b) mediante la surrogazione descritta dall’art. 1202 del codice civile. Dunque:
o non vi è alcuna necessità di autorizzazione regionale al fine di procedere al pagamento di un’obbligazione;
o la stipula di un nuovo contratto di mutuo, nei limiti di cui all’art. 1202 citato, senza alcuna estensione temporale rispetto al mutuo in essere e con la specificazione della destinazione della somma mutuata, non costituisce un incremento dell’attuale indebitamento.
     
5)RICHIESTA CHIARIMENTO “Chiediamo cortesemente di chiarire se l'obbligo di accantonamento di cui alla delegazione che assisterà il finanziamento debba intendersi che verrà effettuato dal Tesoriere mensilmente, in proporzione all'entità complessiva della rata complessiva prevista dal piano di ammortamento”
RISPOSTA: sì, l’accantonamento di cui alla delegazione di pagamento è mensile, pro – quota


6) RICHIESTA CHIARIMENTO “Si chiede conferma che non è necessario allegare, alla documentazione per la partecipazione, la dichiarazione di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010, essendo i contratti di mutuo assoggettati al regime di tracciabilità attenuata, come indicato dalla Determina n. 4 del 7 luglio 2011 ex AVCP (oggi ANAC)".
RISPOSTA:
La determinazione citata, al paragrafo 4.1 Servizi bancari e finanziari, ritiene ammissibile assoggettare il rimborso delle rate di mutuo al regime di tracciabilità attenuata; ciò comporta l’utilizzabilità del RID, a patto che il CIG venga indicato nella autorizzazione/delega all’accredito in conto.
Pertanto, si conferma la non necessità della presentazione dell’allegato 3 Dichiarazione tracciabilità finanziaria.


7) RICHIESTA CHIARIMENTO
“Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede di conoscere:-        
.L’ammontare del debito residuo a scadere, in linea capitale, dopo il pagamento della rata del 31/12/2016;  RISPOSTA: euro 8.720.736,47       
.L’ammontare del debito residuo a scadere, in linea capitale, dopo il pagamento della prossima rata del 30/06/2017; RISPOSTA: euro 8.551.604,35       
.Poiché non indicato, se sia prevista o prevedibile la possibilità di ottenere, contestualmente all’erogazione, i conteggi per l’estinzione anticipata del mutuo attualmente in essere, il mandato di  estinzione al tesoriere o la quietanza di estinzione. RISPOSTA: Sì, è possibile ottenere copia della quietanza di estinzione.

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