La legge 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di Stabilità 2012)”, ha introdotto con l’art. 15 modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
Le nuove norme in materia di semplificazione amministrativa, autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà realizzano una completa “de - certificazione” all’interno della PA e nei rapporti con i cittadini.
La nuova disciplina prevede:
a) le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
b) sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
c) nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autodichiarazioni e dalle autocertificazioni degli interessati (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000);
d) ciascuna amministrazione è tenuta ad individuare un ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti e le misure organizzative per l’acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli, da pubblicare sul sito istituzionale;
e) le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e i dati e i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
f) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l’acquisizione d’ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.
Restano naturalmente esclusi da tali misure i certificati medici, sanitari e gli altri certificati di cui all’art. 49 del D.P.R. n. 445/2000.
Per acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi possono inoltrare una richiesta all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ai seguenti indirizzi in base al settore di interesse dei dati e delle autocertificazioni da verificare:
Servizio |
Indirizzo PEC |
Telefono |
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Affari Generali e Organizzazione |
affarigenerali@pec.aou.mo.it |
059/4222392 059/4224042 |
Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale Servizio Unico Gestione Economico Operativa del Personale |
personale@pec.aou.mo.it |
059/435174 059/435332 |
Servizio Unico Acquisti e Logistica |
acquisti.segreteria@pec.aou.mo.it; acquisti@pec.aou.mo.it |
059/4224646 059/4222390 |
Servizio Unico Attività Tecniche |
tecnico@pec.aou.mo.it |
059/4222614 |
Servizio Bilancio e Finanze |
bilancio@pec.aou.mo.it |
059/4222389 |
Fisica Medica |
fisicasanitaria@pec.aou.mo.it |
059/4224270 059/4224693 |