A chi inviare la modulistica:
I moduli, debitamente compilati, devono essere trasmessi via
e-mail all'ufficio competente del Servizio Unico Gestione Economico Operativa
del Personale:
- assenze@ausl.mo.it, dipendenti di Modena e Castelfranco Emilia
- pers.uffassenze@aou.mo.it,
dipendenti Policlinico
- l.aldrighi@ausl.mo.it, dipendenti di Mirandola
- s.gasparini@ausl.mo.it, dipendenti di Carpi
- r.macacchi@ausl.mo.it, dipendenti di Vignola
- g.cocchiola@ausl.mo.it, dipendenti di Sassuolo
- b.gaspari@ausl.mo.it, dipendenti di Pavullo
AGGIORNAMENTI A SEGUITO DELLA
PUBBLICAZIONE DEL DECRETO LEGGE N. 146 DEL 21 OTTOBRE 2021
Il D.L. n. 146 del 21/10/2021 ha reintrodotto la
possibilità fruire del congedo straordinario. Tali misure si applicano fino al 31 Dicembre 2021.
CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO
L'art. 9 comma 1 prevede che il genitore lavoratore dipendente di figlio
convivente minore di anni 14, alternativamente all'altro genitore,
può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla
durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena
del figlio.
Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli
con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall’età del
figlio, per la durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio nonché per la
durata della quarantena del figlio ovvero nel caso sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in
presenza o il figlio frequenti centri
diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Il congedo può essere fruito in forma giornaliera od oraria. Per i periodi di congedo straordinario spetta una retribuzione pari al
50%. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. L’ Art 9 comma 4 prevede che in caso di figli di età compresa fra 14 e
16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, ha diritto
di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né
riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e
diritto alla conservazione del posto di lavoro.
CONVERSIONE DEL CONGEDO
PARENTALE ORDINARIO IN STRAORDINARIO
Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal
1° settembre 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto,
durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del
figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della
quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo straordinario
con diritto all'indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di
congedo parentale.
Causa emergenza epidemiologica da COVID19 sono utilizzabili con estrema responsabilità i permessi retribuiti straordinari e altri istituti giuridici indicate nella nota del Direttore del SUAP allegata