Da dicembre 2016 con il D. Lgs. 97 è entrato in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni il c.d. FOIA (Freedom of Information Act), strumento, già usato in molti Paesi stranieri, che consente una trasparenza pressoché totale della Pubblica Amministrazione. Con atto deliberativo n. 221 del 27 dicembre 2022 è stato adottato il seguente regolamento:
Attualmente, il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti tipologie di accesso:
- accesso documentale: è il diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi, esercitabile da chi debba far valere un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante e collegato al documento oggetto dell'accesso;
- accesso civico semplice: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente";
- accesso civico generalizzato: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
In caso di accoglimento, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso specifico di istanza di accesso civico semplice, l'Azienda provvede a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione.
Di seguito sono elencati gli elementi distintivi di ciascuna tipologia di accesso
Accesso agli atti o documentale |
Accesso civico |
Accesso civico generalizzato |
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Normativa di riferimento |
Art. 22 e ss., l. n. 241/90 e DPR n. 184/2006 |
Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 |
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 |
Chi può richiedere l'accesso |
Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso |
Chiunque |
Chiunque |
Oggetto dell'accesso |
Documenti amministrativi |
Documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 |
Documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsti dal d.lgs. n. 33/2013 |
Limiti oggettivi della richiesta |
Esclusioni indicate dall'art. 24, l. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Azienda ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere |
Solo documenti, informazioni o dati di cui è obbligatoria la pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 |
Sono accessibili i dati e i documenti detenuti dall'Azienda, nel rispetto delle esclusioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del d.lgs. n. 33/2013 |
Motivazione della richiesta |
Necessaria |
Non necessaria |
Non necessaria |
A chi indirizzare la richiesta |
a) Al Servizio Affari Generali e Organizzazione all'indirizzo PEC: affarigenerali@pec.aou.mo.it b) Alla Struttura aziendale che detiene i documenti, le informazioni e i dati c) Mediante consegna a mano all'URP |
Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), all'indirizzo e-mail: trasparenza@aou.mo.it |
a) Al Servizio Affari Generali e Organizzazione all'indirizzo PEC: affarigenerali@pec.aou.mo.it b) Alla Struttura aziendale che detiene i documenti e i dati c) Mediante consegna a mano all'URP |
Esercizio del diritto di opposizione da parte di eventuali controinteressati |
Si |
No |
Si |
Tutela in caso di rifiuto o inerzia |
Direttore Amministrativo |
Direttore Amministrativo |
RPCT |
A chi rivolgersi per la tutela giurisdizionale |
TAR |
TAR |
TAR |
Come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), questa Azienda ha predisposto il c.d. Registro degli accessi, contenente informazioni relative a tutte le richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) pervenute a ciascun servizio/struttura aziendale.
L'aggiornamento e la relativa pubblicazione avvengono semestralmente. Il Registro degli accessi contiene le seguenti informazioni:
· la data di arrivo della richiesta
· la tipologia di accesso
· la struttura competente
· l'oggetto dell'istanza, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti
· l'esito (accoglimento totale o parziale, diniego totale o parziale, differimento...)
· la data del provvedimento di risposta
· la sintesi della motivazione del provvedimento di risposta
Oltre ad essere funzionale al monitoraggio che ANAC intende svolgere sulle richieste di accesso (in particolare di quello c.d. generalizzato) pervenute alle pubbliche amministrazioni, la pubblicazione del Registro degli accessi costituisce uno strumento di semplificazione delle attività di tutte le PP.AA., che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni viene consentito l'accesso.