Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena

Accesso civico e Accesso civico generalizzato


 

Da dicembre 2016 con il D. Lgs. 97 è entrato in vigore per tutte le Pubbliche Amministrazioni il c.d. FOIA (Freedom of Information Act), strumento, già usato in molti Paesi stranieri, che consente una trasparenza pressoché totale della Pubblica Amministrazione. Con atto deliberativo n. 221 del 27 dicembre 2022 è stato adottato il seguente regolamento:


Attualmente, il nostro ordinamento giuridico prevede le seguenti tipologie di accesso:
- accesso documentale: è il diritto degli interessati di accedere ai documenti amministrativi, esercitabile da chi debba far valere un interesse diretto, concreto e attuale, giuridicamente rilevante e collegato al documento oggetto dell'accesso;   
- accesso civico semplice: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati che la pubblica amministrazione abbia omesso di pubblicare sul sito aziendale "Amministrazione Trasparente";
- accesso civico generalizzato: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

In caso di accoglimento, l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena trasmette al richiedente i dati o i documenti richiesti.  Nel caso specifico di istanza di accesso civico semplice, l'Azienda provvede a pubblicare sul sito Amministrazione Trasparente i dati, le informazioni o i documenti richiesti oggetto di pubblicazione obbligatoria e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. 
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto per la riproduzione.

Di seguito sono elencati gli elementi distintivi di ciascuna tipologia di accesso


Accesso agli atti o documentale
Accesso civico
Accesso civico generalizzato
Normativa di riferimento
                                                               Art. 22 e ss., l. n. 241/90 e DPR n.
184/2006
 
Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013
Chi può richiedere l'accesso
Tutti i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto, attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale è richiesto l'accesso
                    Chiunque
                       Chiunque
Oggetto dell'accesso
            
       Documenti amministrativi


Documenti, informazioni e dati soggetti
ad obbligo di pubblicazione ai sensi del
d.lgs. n. 33/2013


Documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, previsti dal d.lgs. n. 33/2013


Limiti oggettivi della richiesta
Esclusioni indicate dall'art. 24, l. n. 241/90. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando l'Azienda ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere


Solo documenti, informazioni o dati di cui
è obbligatoria la pubblicazione ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013



Sono accessibili i dati e i documenti
detenuti dall'Azienda, nel rispetto delle
esclusioni e dei limiti relativi alla tutela
di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis
del d.lgs. n. 33/2013
Motivazione della richiesta
                     
                        Necessaria
                   
                      Non necessaria
                  
                    Non necessaria
A chi indirizzare la richiesta
a) Al Servizio Affari Generali e
Organizzazione all'indirizzo PEC:
affarigenerali@pec.aou.mo.it
b) Alla Struttura aziendale che detiene i
documenti, le informazioni e i dati
c) Mediante consegna a mano all'URP
Al Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT),
all'indirizzo e-mail:
trasparenza@aou.mo.it

a) Al Servizio Affari Generali e
Organizzazione all'indirizzo PEC:
affarigenerali@pec.aou.mo.it
b) Alla Struttura aziendale che detiene i
documenti e i dati
c) Mediante consegna a mano all'URP
Esercizio del diritto di opposizione da
parte di eventuali controinteressati

                              Si
                               No
                                Si
Tutela in caso di rifiuto o inerzia
             Direttore Amministrativo
             Direttore Amministrativo
                             RPCT
A chi rivolgersi per la tutela giurisdizionale
                           TAR
                            TAR
                              TAR

Modulistica per richiedere l'accesso

 

Registro degli accessi

Come raccomandato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), questa Azienda ha predisposto il c.d. Registro degli accessi, contenente informazioni relative a tutte le richieste di accesso (documentale, civico e generalizzato) pervenute a ciascun servizio/struttura aziendale.
L'aggiornamento e la relativa pubblicazione avvengono semestralmente. Il Registro degli accessi contiene le seguenti informazioni: 
· la data di arrivo della richiesta 
· la tipologia di accesso  
· la struttura competente  
· l'oggetto dell'istanza, con oscuramento dei dati personali eventualmente presenti  
· l'esito (accoglimento totale o parziale, diniego totale o parziale, differimento...)  
· la data del provvedimento di risposta  
· la sintesi della motivazione del provvedimento di risposta
Oltre ad essere funzionale al monitoraggio che ANAC intende svolgere sulle richieste di accesso (in particolare di quello c.d. generalizzato) pervenute alle pubbliche amministrazioni, la pubblicazione del Registro degli accessi costituisce uno strumento di semplificazione delle attività di tutte le PP.AA., che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni viene consentito l'accesso.

Ultima Modifica: 28/12/2023 12:30
 
 
 
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